Accesso Civico Generalizzzato

 

L’art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013 (modificato dal D.L.gs 97/2016) ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso dell’istituzione scolastica non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti,  volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1 comma 1  decreto trasparenza) .  In particolare prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.

 

 

Regolamento in materia di Accesso Civico

 

Utilità

torna all'inizio del contenuto